IN SINTESI
La scadenza da ricordare
Fino al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono ancora scegliere di emettere il FIR in formato cartaceo oppure digitale. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti. La modalità scelta dal produttore o detentore determina quella utilizzata dall'intera filiera.
Periodo transitorio
Il produttore o detentore iscritto può scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale. Il documento deve poi essere gestito nello stesso formato da tutti i soggetti coinvolti.
FIR digitale obbligatorio
Per gli operatori iscritti al RENTRI il formulario deve essere emesso e gestito in modalità digitale secondo le regole applicabili.
IL QUADRO NORMATIVO
Dal nuovo modello alla tracciabilità digitale.
Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale. La successiva fase di attuazione ha introdotto nuovi modelli di registro e formulario, regole tecniche e servizi digitali per gli operatori.
La Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 ha previsto un periodo transitorio durante il quale il FIR cartaceo può essere utilizzato in alternativa a quello digitale fino al 15 settembre 2026. Le istruzioni di compilazione sono state nuovamente aggiornate dal Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026.
UN SOLO FORMATO PER IL VIAGGIO
La scelta iniziale vincola tutta la filiera.
Durante il periodo transitorio, se il produttore o detentore emette il FIR in formato digitale, trasportatore e destinatario devono proseguire la gestione in digitale fino all'accettazione. La stampa del documento non sostituisce il FIR digitale.
Se il formulario viene emesso in formato cartaceo, l'intera movimentazione deve invece restare cartacea. Non è quindi corretto cambiare liberamente formato tra partenza, trasporto e ricezione, salvo le specifiche procedure previste in caso di indisponibilità dei servizi.
IL FLUSSO OPERATIVO
Chi compila e firma il FIR digitale.
Il produttore o detentore avvia il formulario, lo vidima, inserisce le informazioni di propria competenza e lo firma. Il trasportatore integra i dati alla partenza e gli eventuali eventi di trasporto, quindi firma le informazioni inserite.
A destinazione, il destinatario completa il formulario con l'esito del conferimento, firma e restituisce la copia completa ai soggetti coinvolti. Per i rifiuti pericolosi si applicano inoltre gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI previsti per la filiera.
- Produttore o detentore: emissione, compilazione e firma
- Trasportatore: integrazione dei dati di viaggio e firma
- Destinatario: accettazione o respingimento, firma e restituzione
- Soggetti obbligati: trasmissione dei dati nei casi e nei tempi previsti
CHI DEVE VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE
Non tutti i produttori hanno gli stessi obblighi.
L'obbligo digitale riguarda i soggetti iscritti al RENTRI. Esistono produttori non tenuti all'iscrizione che continuano ad accedere all'area dedicata per emettere e vidimare il FIR cartaceo secondo le modalità applicabili.
Numero di dipendenti, tipologia di attività e natura dei rifiuti possono incidere sulla posizione dell'impresa. Prima di adottare una procedura è quindi necessario verificare il proprio inquadramento sul portale ufficiale o con un consulente ambientale qualificato.
STRUMENTI E CONTINUITÀ OPERATIVA
Portale, applicazione e sistemi gestionali.
Il FIR digitale può essere gestito con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI oppure con sistemi gestionali interoperabili. L'applicazione RENTRI consente agli incaricati abilitati di compilare, integrare e firmare il documento durante le diverse fasi della movimentazione.
L'impresa deve anche conoscere le procedure ufficiali da utilizzare quando i servizi RENTRI non sono disponibili. Una stampa ordinaria del formulario digitale non costituisce, da sola, una procedura alternativa valida.
CHECKLIST OPERATIVA
Cosa controllare prima del 16 settembre
Una preparazione efficace riguarda persone, strumenti e coordinamento con gli altri soggetti della movimentazione.
- 01
Verificare l'iscrizione e la posizione delle unità locali interessate.
- 02
Individuare rappresentanti e incaricati autorizzati a operare.
- 03
Configurare per tempo portale, applicazione o gestionale interoperabile.
- 04
Provare vidimazione, compilazione, firma e condivisione del formulario.
- 05
Allineare anagrafiche e dati con trasportatore e destinatario.
- 06
Definire chi controlla quantità, classificazione e informazioni del carico.
- 07
Conoscere la procedura ufficiale in caso di indisponibilità dei servizi.
- 08
Conservare evidenza delle verifiche e delle procedure interne adottate.
CONFORMITÀ
Sanzioni: perché la precisione conta
Il portale RENTRI indica che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026. L'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 disciplina inoltre le violazioni connesse a registri e formulari, distinguendo tra omissioni, dati incompleti o inesatti, violazioni formali e fattispecie relative ai rifiuti pericolosi.
Non esiste quindi una sola sanzione valida per ogni errore. La conseguenza dipende dal comportamento concreto, dalla rilevanza del dato per la tracciabilità e dalla tipologia di rifiuto. Per casi specifici è necessario fare riferimento al testo vigente e a un professionista qualificato.
FAQ
Domande frequenti sul FIR digitale
Il FIR digitale può essere sostituito da una stampa?
No. Quando il FIR viene emesso digitalmente deve essere gestito in digitale fino all'accettazione. La stampa può accompagnare operativamente il viaggio, ma non sostituisce il documento digitale.
Fino al 15 settembre è possibile usare ancora il cartaceo?
Sì, durante il periodo transitorio il produttore o detentore iscritto può scegliere il formato cartaceo. In quel caso tutta la filiera deve gestire il formulario nello stesso formato.
Dal 16 settembre tutti i produttori devono usare il FIR digitale?
L'obbligo riguarda i soggetti iscritti al RENTRI. I produttori non tenuti all'iscrizione devono seguire le modalità previste per la propria posizione e verificarle sul portale ufficiale.
Il FIR digitale elimina la necessità di controllare i dati?
No. La digitalizzazione non trasferisce automaticamente le responsabilità né corregge classificazione, quantità o dati operativi. Ogni soggetto deve controllare le informazioni di propria competenza.
RIFERIMENTI
Fonti istituzionali utilizzate
Questa guida è stata redatta consultando esclusivamente fonti normative e materiali ufficiali disponibili alla data dell'aggiornamento.
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 — Gazzetta Ufficiale
- FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026 — RENTRI
- Gestione del FIR digitale e decorrenza dell'obbligo — RENTRI
- Istruzioni aggiornate con D.D. 210/2026 — RENTRI
- Servizi di supporto e APP FIR Digitale — RENTRI
- Area produttori di rifiuti non iscritti — RENTRI
- Articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 — Normattiva
Contenuto informativo generale, aggiornato al 2 settembre 2026. Non costituisce consulenza legale o ambientale e non sostituisce la verifica della posizione specifica dell'impresa, della classificazione del rifiuto e delle disposizioni vigenti.